In caso di interventi finalizzati al risparmio energetico, se il “collaudo” che concretizza la fine lavori è avvenuto prima del 30 marzo 2018, il termine dei 90 giorni entro cui trasmettere i dati necessari all’Enea decorre, comunque, da quella data.
È quanto comunicato agli utenti del portale “Finanziaria 2018” che serve per l’invio telematico all’ENEA[1] della documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica e che è divenuto attivo, per quest’anno, a partire dal 30 marzo 2018.
Si ricorda che i contribuenti che intendono usufruire della detrazione da “Ecobonus”, che consente a privati e società di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute, sino al 31 dicembre 2018, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e sino al 31 dicembre 2021 per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini, devono trasmettere i dati inerenti i lavori effettuati all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
La trasmissione va effettuata per via telematica tramite l’applicativo relativo all’anno in cui sono terminati i lavori che è raggiungibile dall’homepage del sito dell’ENEA e che quest’anno è divenuto operativo il 30 marzo scorso.
Come noto, la documentazione da inviare all’Enea consiste nelle:
– informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (tramite l’Allegato A al “decreto edifici”[2]);
– scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E o F del “decreto edifici”).
Per quanto concerne, invece, il calcolo del termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori si ricorda che i lavori si intendono terminati alla data del collaudo. Nel caso, invece, di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.