La sicurezza in cantiere non è qualcosa che si ottiene con rimedi giornalieri di fortuna o inventati seduta stante. La sicurezza deve essere il primo e fondamentale elemento tra tutti quelli che costituiscono l’essenza e la realtà del cantiere edile. L’edilizia è un settore storicamente ad alto rischio, un settore che occupa centinaia di lavoratori e che quindi più e come qualsiasi altro settore deve osservare rigide regole e rigidi prassi. Un settore quindi dove la sicurezza deve essere pianificata, scritta, controllata, monitorata e riportata su carta e su documentazione nei giorni fino alla fine delle lavorazioni
Rispetto alla legge 626/1994, il D.Lgs. 81/2008 ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni.
In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
Non sono inclusi in questa definizione tutte le attività svolte nella in ambito minerario, nel settore dell’estrazione e dell’immagazzinamento degli idrocarburi, le attività esercitate in mare, e quelle che riguardano la televisione, il cinema o il teatro, a patto che non richiedano l’installazione di un cantiere.
Il Testo Unico ha introdotto anche una serie di novità che riguardano i soggetti inclusi nel campo di applicazione:
Per la prima volta si fa riferimento anche alla nozione di impresa affidataria, e di committente. La prima è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Il secondo è invece la persona che commissiona la realizzazione del lavoro. Tra gli obblighi principali del committente o del responsabile dei lavori, rientrano:
Infine sul committente o sul responsabile dei lavori ricade un importantissimo obbligo, cioè la comunicazione, in un periodo anteriore all’inizio dei lavori, della notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.